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Può un cittadino straniero diventare cittadino italiano?

Può un cittadino straniero diventare cittadino italiano?

Può un cittadino straniero diventare cittadino italiano? E se sì come? Intanto bisogna sapere che la cittadinanza italiana è un vincolo giuridico tra il singolo individuo e lo Stato Italiano. Grazie a tale vincolo il cittadino italiano può esercitare dei diritti civili e politici fondamentali per la persona. Lo status di cittadino italiano riconosce allo stesso la possibilità di accedere al pubblico impiego (quindi di partecipare a concorsi pubblici) di entrare e risiedere nello Stato, il diritto a non essere espulso o estradato e importanti diritti anche ai familiari che raggiungono o vivono con il cittadino italiano.

La cittadinanza può essere acquisita automaticamente o su domanda (domanda da presentare on line al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione). Vediamo i casi specifici: Automaticamente nel caso di acquisizione per nascita o per adozione.

Precisiamo che nel primo caso dobbiamo operare una distinzione: Se almeno un genitore ha la cittadinanza italiana si parla di “ius sanguinis”, dunque per discendenza diretta. indipendentemente dal luogo di nascita l’importante è venga trascritto l’atto di nascita nei registri dello Stato Civile e che il genitore italiano o l’avo italiano (linea maschile o femminile) non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana anche se residente all’estero.

La cittadinanza è acquisita automaticamente anche nel caso di nascita sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi (“ius soli), ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano. Nel caso di adozione di un minorenne adottato da cittadini italiani, il bambino/a diventa parte integrante della famiglia.

La cittadinanza può essere acquisita su domanda nei seguenti casi: Per nascita se il bambino nasce in Italia da genitori entrambi stranieri e vi risiede legalmente dalla nascita fino ai 18 anni, raggiunta tale maggiore età può acquistare la cittadinanza italiana esprimendo la sua volontà di diventare cittadino italiano con dichiarazione resa all’Ufficiale dello stato civile del comune di residenza. Per matrimonio (art. 5 l. 91/1992), il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio (oppure dopo tre anni se residente all’estero). In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i tempi sono dimezzati. Per residenza (art. 9 l. 91/1992), la cittadinanza italiana in questo caso è concessa con maggiore discrezionalità su proposta del Ministro dell’interno al cittadino straniero residente legalmente e in modo continuativo in Italia. Il periodo di residenza legale richiesto dalla legge è differente a seconda del caso specifico. Ad esempio per uno straniero in possesso di permesso di soggiorno devono essere almeno dieci gli anni di residenza, diventano cinque nel caso di uno straniero adottato da maggiorenne, o nel caso di un l’apolide o per chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato; tali anni si riducono a quattro se il cittadino appartiene ad uno Stato membro dell’Unione Europea. Comunque sia per i cittadini stranieri che rientrano in una di queste fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o familiare. Sia nel caso di domanda di cittadinanza per matrimonio che per quella per residenza si richiede il possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, appositamente certificato.

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